[1]Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attivita' di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.
[2]L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonche' l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale.
Testo vigente dal 9 gennaio 1942
