Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.
Testo vigente dal 9 gennaio 1942
Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.
Testo vigente dal 9 gennaio 1942
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art3 · fonte del testo