[1]Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente.
[2]Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito.
[3]Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
3Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 76, comma 1) che "Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442".
Testo vigente dal 8 maggio 2010
