[1]Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente.

[2]Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito.

[3]Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

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Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 76, comma 1) che "Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442".

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1942 al 8 maggio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

    Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 76, comma 1) che "Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art2 · fonte del testo