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Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato sia una societa', i certificati di cui alle lettere d), e), dell'art. 4 ed alle lettere a), b) dell'art. 6 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale; per le societa' in accomandita ai soci accomandatari; per le societa' in nome collettivo e per le societa' di fatto a tutti i loro componenti; per le societa' cooperative e loro consorzi al presidente o al direttore; per le ditte individuali al titolare.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1942 al 14 giugno 2012
