[1]Chiunque, persona fisica, ditta o societa', esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

  • a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147));
  • b)copia autentica dell'atto costitutivo della societa', per le imprese regolarmente costituite in tale forma;
  • c)certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con indicazione della data di iscrizione;
  • d)certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
  • e)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147));
  • f)certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attivita' commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, e successive disposizioni;
  • g)certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;
  • h)certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.

[2]La ditta o societa' che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovra' presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.

Testo vigente dal 14 settembre 2012

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1942 al 14 settembre 2012. 124 parole tolte, 40 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) tolto: licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 29 della tabella annessa alla legge tributaria delle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749 (allegato F), convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, per quelle imprese cui e' fatto obbligo ai sensi delle leggi vigenti, e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 100 per quelle imprese che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza per essere accreditato presso pubbliche Amministrazioni aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147;

e) tolto: certificato di buona condotta civile, morale e politica aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art4 · fonte del testo