All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 l'incaricato, pena la decadenza, deve dichiarare:

  • a)di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico;
  • b)di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con le ditte titolari dell'impianto o degli impianti per i quali riceve l'incarico;
  • c)che svolgera' l'incarico ricevuto e consegnera' i relativi elaborati sui modelli, con le modalita' ed entro i termini fissati dall'amministrazione dello Stato o dall'ente pubblico;
  • d)di essere in possesso della strumentazione necessaria per l'esecuzione corretta del servizio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;428~art6 · fonte su Normattiva