Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unita' sanitarie locali possono avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, e nei limiti quantificati nella medesima lettera b). Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicono conferenze di servizio per la:
- a)quantificazione su base annuale della capacita' di espletare gli interventi di propria competenza di cui all'articolo 2;
- b)quantificazione, con riferimento alla casistica degli ultimi tre anni, del numero e della tipologia degli interventi che non possono essere effettuati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'ispezione periodica;
- c)individuazione delle misure organizzative e degli incentivi di produttivita', che permettano, nell'arco di tre anni, alle amministrazione interessate, di effettuare gli interventi di propria competenza, di cui all'articolo 2;
- d)fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuati;
- e)individuazione delle forme di controllo a campione sugli interventi affidati ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, anche al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8. Le conferenze di servizio di cui al comma 2 possono essere riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento e di ulteriore definizione dei contenuti delle stesse.
Testo vigente dal 9 gennaio 1992
