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I professori che, a norma del precedente articolo 7, siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento gia' svolto nella medesima Facolta' e Scuola per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto che il rinnovo valga per il biennio accademico successivo. L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo. La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo e aggregati ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengano conferiti incarichi di insegnamento.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art10 · fonte del testo