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Ai posti vacanti di assistente ordinario presso Universita' o Istituti universitari statali possono essere trasferiti anche assistenti ordinari appartenenti ad Universita' o Istituti universitari liberi o pareggiati, con le modalita' in vigore per i trasferimenti degli assistenti ordinari di ruolo statale. Con le medesime modalita', ai posti vacanti di assistente ordinario presso Universita' o Istituti universitari liberi o pareggiati possono essere trasferiti assistenti ordinari appartenenti ad Universita' o Istituti universitari statali.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art16 · fonte del testo