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Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei. Non possono del pari ottenere la conferma coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengano, nonche' coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari. Il servizio di assistente straordinario, comunque retribuito, e' valutabile, ai fini del trattamento di quiescenza, previo riscatto da parte degli interessati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art17 · fonte del testo