Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La ripartizione tra le cattedre delle Facolta' e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, avuto particolari riguardo alle cattedre che ne siano prive, alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresi', conto del numero degli assistenti ordinari e straordinari in servizio. A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, e' destinato alle esigenze delle Universita', degli Istituti di istruzione universitaria, delle Facolta' e Scuole, degli Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965. La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente articolo 15 e' del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art18 · fonte del testo