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I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di Universita' e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Trieste, nonche' per provvedere alle necessita' derivanti dalla statizzazione di Universita' libere o di Istituti pareggiati. Il Ministro per la pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo, di cui al precedente comma, tra i diversi corsi di laurea e di diploma.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art2 · fonte del testo