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Il ruolo aggiunto del personale assistente universitario, istituito dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e' soppresso. Gli assistenti di ruolo aggiunto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel corrispondente ruolo organico del personale assistente universitario conservando l'anzianita' di carriera e la classe di stipendio maturate nel ruolo di provenienza, fatto salvo il termine decennale per il conseguimento della libera docenza, che ha inizio dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti e non dalla data di decorrenza dell'inquadramento stesso. Gli assistenti di ruolo aggiunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, sono inquadrati nella seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500). All'atto dell'inquadramento nella seconda classe di stipendio, disposto in applicazione del precedente comma, il servizio di ruolo aggiunto prestato nella terza classe di stipendio successivamente al conseguimento della libera docenza, e' computato sino a un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari. Gli assistenti gia' appartenenti ai ruoli aggiunti che, per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento piu' favorevole al quale avrebbero avuto diritto, ai sensi del presente articolo, ove fossero rimasti nel predetto ruolo aggiunto, conservando, a tutti gli effetti, la anzianita' complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico. Il collocamento nel ruolo organico degli assistenti previsto dalla presente legge e' disposto in soprannumero rispetto all'organico della cattedra cui l'assistente di ruolo aggiunto risulta assegnato all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art20 · fonte del testo