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Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che consentono la nomina di assistenti volontari nelle Universita' e negli Istituti di istruzione universitaria. Gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1967-68 e possono, altresi', concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente articolo 21 della presente legge anche se abbiano superato i quattro anni di anzianita' di laurea.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

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