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Al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applica il disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e il disposto dell'articolo 14 della legge 26 gennaio 1962, n. 16. Il congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica esteso al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano con la disposizione contenuta nel precedente comma e concesso sentito il direttore dell'Osservatorio competente per periodi complessivi non superiori a cinque anni nel decennio.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art30 · fonte del testo