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Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico o di disciplina che comprenda la stessa, puo' essere proposto dalla Facolta' interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purche' l'insegnamento non risulti gia' impartito da piu' titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso. La nomina in soprannumero puo' essere disposta solo se non vi siano nelle Facolta' e Scuole, che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71.
Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008
