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Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni, le Facolta' e Scuole possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministro l'apertura del concorso, anche in deroga al disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge. Il provvedimento di assegnazione alla Facolta' e Scuola richiedente del posto di professore di ruolo riservato e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione che terra' conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art6 · fonte del testo