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L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e' abrogato. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a domanda, secondo il seguente ordine di precedenza, a:
- 1)ternati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;
- 2)gia' incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;
- 3)liberi docenti o gia' incaricati sprovvisti di libera docenza purche' abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;
- 4)cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano gia' svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso in cui siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di eta', e che, per opere, lavori, uffici, insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;
- 5)professori aggregati della Facolta' e Scuola per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini del successivo articolo 9, sia stato attribuito quale compito istituzionale lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;
- 6)professori di ruolo di altra Facolta' e Scuola della medesima sede. Le Facolta', nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresi' proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana, ovvero a professori di ruolo di altra sede secondo la procedura prevista dall'articolo 9, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311. In tali casi la scelta della Facolta' deve essere giustificata da motivate ragioni di importanza didattica e scientifica, che devono essere esposte in apposita relazione approvata a voti palesi dalla medesima Facolta'. Copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non sia stato attribuito. Per gli incarichi conferiti a professori di ruolo della stessa Facolta' e Scuola si applicano le norme di cui al primo comma dell'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008
