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Gli organi accademici devono deliberare sul conferimento degli incarichi per il successivo anno accademico entro il 15 maggio di ciascun anno. Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facolta' deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585. Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali e triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato. Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati. In mancanza di professori aggregati gli insegnamenti di cui ai commi precedenti possono essere conferiti per incarico ad altri professori secondo le norme di cui al precedente articolo 7. Per le discipline comuni a piu' indirizzi del medesimo corso di laurea o a piu' corsi di laurea e diploma, le Facolta', qualora propongano piu' incarichi di insegnamento, devono motivare le proposte in relazione alle diverse esigenze dell'insegnamento nei vari indirizzi o corsi, o in rapporto al numero degli studenti. Le proposte degli incarichi devono essere approvate dal Senato accademico. Il Ministro per la pubblica istruzione decide, sentita la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008
