Istituzione di nuove universita'
Art. 3 — Comitati regionali di coordinamento
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Nelle regioni in cui operano piu' universita' e' costituito un comitato, formato dai rettori di ciascuna universita' e dai presidi delle relative facolta' con il compito di coordinare le attivita' delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione.
Testo in vigore dal 23 agosto 1982 al 4 marzo 1998
