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I corsi si svolgeranno nell'anno 1960-61 per la durata di sei mesi. Ai corsi di scuola popolare, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della citata legge 16 aprile 1953, n. 826, potranno iscriversi cittadini italiani di eta' non inferiore ai 14 anni, che non dispongano di licenza elementare e che non frequentino scuole per il compimento dell'obbligo. I corsi non potranno avere meno di otto iscritti nelle frazioni e meno di dieci iscritti nelle localita' capoluoghi di Comune. Qualora risulti che la frequenza regolare non sia osservata dalla maggioranza degli iscritti, i provveditori procederanno alla soppressione dei corsi.
Testo in vigore dal 6 marzo 1961 al 16 dicembre 2010
