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I corsi previsti dalla presente legge saranno istituiti per almeno il 60 per cento direttamente dai Provveditorati agli studi, presso scuole governative. Per la restante percentuale i corsi potranno essere assegnati direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ad enti o associazioni nazionali, che perseguano scopi di lotta all'analfabetismo o di educazione degli adulti; ovvero dai Provveditorati agli studi ad enti o associazioni che siano in grado di assicurarne il regolare funzionamento. Gli insegnanti dei corsi istituiti presso scuole governative ed assegnati dai provveditori ad enti ed associazioni dovranno essere prescelti sulla base delle precedenze stabilite dalle graduatorie provinciali, con le modalita' previste per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari. Gli insegnanti dei corsi assegnati dal Ministero ad enti o associazioni nazionali potranno essere prescelti anche fuori dall'ordine di graduatoria, ma in ogni caso fra gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali.

Testo in vigore dal 6 marzo 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-15;53~art3 · fonte del testo