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Per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 1 della presente legge e per l'assistenza agli alunni frequentanti i corsi stessi, e' stanziata la somma di lire sette miliardi e 200 milioni, utilizzando parte delle quote destinate alla istruzione popolare sui fondi accantonati, relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-1961, per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969. Il residuo ammontare di tali quote, pari ad un miliardo e 800 milioni, e' utilizzato, con l'entrata in vigore della presente legge, fino a 400 milioni, in due annualita', per il potenziamento dei centri di lettura, sempreche' diretti da insegnanti di ruolo, e per un miliardo e 400 milioni per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 6 marzo 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-15;53~art4 · fonte su Normattiva