A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, il contributo ordinario annuo all'Istituto universitario orientale di Napoli, previsto dal regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 3.200.000 per far fronte alla spesa inerente a due posti di professore di ruolo da istituire, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso l'Istituto stesso, in aggiunta a quelli stabiliti dal relativo statuto.

Testo vigente dal 9 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-26;189~art2 · fonte del testo