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Le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse e ogni altra modalita' relativa all'esecuzione della presente legge saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica. Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente legge viene data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Testo in vigore dal 12 agosto 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;330~art10 · fonte del testo