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E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente legge. L'opposizione deve essere presentata al Ministro per la difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa. L'opposizione e' sottoposta all'esame della commissione di cui al precedente articolo 6 per il suo parere, in base al quale il Ministro per la difesa decide in via definitiva.

Testo in vigore dal 12 agosto 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;330~art7 · fonte del testo