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Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformita' delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito dell'Esercito. Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284. Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato, o a richiesta dell'autorita' competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 12 agosto 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;330~art9 · fonte del testo