Art. 3
Le ricompense sono concesse con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere di una Commissione nominata e presieduta dal Ministro stesso e composta: dai sottosegretari di Stato al Ministero dei lavori pubblici; dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; da tre presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici scelti dal Ministro; dal direttore generale dell'A.N.A.S.; da tre direttori generali del Ministero dei Lavori pubblici, scelti dal Ministro; dal presidente del Consiglio superiore di sanita'; dal presidente della 3ª Sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti; da un rappresentante della Direzione generale delle belle arti del Ministero della pubblica istruzione; dai due professori universitari titolari di cattedre di architettura o urbanistica, scelti dal Ministro. I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati. La consegna delle ricompense e dei relativi diplomi verra' effettuata in occasione di solenni ricorrenze.
Testo vigente dal 14 gennaio 1960
