Per l'impiego del "Fondo per l'incremento edilizio" e' costituita una Commissione sotto la vigilanza del Ministro per i lavori pubblici, composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' da tre membri designati dal Ministro per i lavori pubblici, uno designato da ciascuno dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, e da quattro membri estranei all'Amministrazione dello Stato. I quattro membri estranei sono scelti tra le persone che sono designate dai seguenti istituti: Consiglio nazionale delle ricerche (un membro); Istituto nazionale urbanistico (un membro); Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani (due membri, di cui uno ingegnere ed uno architetto). Della Commissione fa parte altresi' un rappresentante degli istituti di credito fondiario ed edilizio designato dall'Associazione bancaria e due rappresentanti delle Associazioni nazionali del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale a termine dell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577. Ciascun ente designa un numero di persone almeno doppio di quello dei membri da nominare. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto viene altresi' nominato il presidente della Commissione nella persona del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il vice presidente, scelto tra i membri estranei alla Amministrazione, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. I componenti della Commissione durano in carica tre anni, anche se cessano di far parte dell'Amministrazione o dell'ente che li ha designati, e possono essere riconfermati. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R.

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Il D.P.R. ha disposto (con l'art. 12) che alla data del 31 dicembre 1973 cessa da ogni attivita' la commissione per l'impiego del fondo per l'incremento edilizio di cui allo art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Testo vigente dal 18 marzo 1973

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Che cosa è cambiato dal 18 marzo 1973

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1950 al 18 marzo 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R.

    Il D.P.R. ha disposto (con l'art. 12) che alla data del 31 dicembre 1973 cessa da ogni attivita' la commissione per l'impiego del fondo per l'incremento edilizio di cui allo art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715~art12 · fonte del testo