Il contributo e' concesso con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da:
- 1)il direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- 2)un rappresentante dei Ministero del tesoro;
- 3)un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- 5)un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;
- 6)un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
- 7)un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;
- 8)un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
- 9)un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo;
- 10)un rappresentante della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo (F.A.I.A.T). La Commissione e' presieduta dal Ministero per il turismo e per lo spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore, a quella di consigliere di 1ª classe. Potranno essere richiesti pareri alle associazioni ed enti interessati allo sviluppo turistico nazionale. Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresi' essere sentita, la Regione interessata. Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.
Testo vigente dal 7 marzo 1962
