Il contributo e' concesso con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da:

  • 1)il direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;
  • 2)un rappresentante dei Ministero del tesoro;
  • 3)un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
  • 4)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
  • 5)un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;
  • 6)un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
  • 7)un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;
  • 8)un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
  • 9)un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo;
  • 10)un rappresentante della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo (F.A.I.A.T). La Commissione e' presieduta dal Ministero per il turismo e per lo spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore, a quella di consigliere di 1ª classe. Potranno essere richiesti pareri alle associazioni ed enti interessati allo sviluppo turistico nazionale. Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresi' essere sentita, la Regione interessata. Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art4 · fonte su Normattiva