Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980. Leggi il testo vigente →
Il certificato di abilitazione di cui all'articolo precedente e' rilasciato, a domanda, ai sottufficiali che cessino dalla carriera continuativa ed ai militari volontari che siano collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta, appartenenti alla categoria "infermieri" dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio.
Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980
