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Il certificato di abilitazione di cui all'articolo precedente e' rilasciato, a domanda, ai sottufficiali che cessino dalla carriera continuativa ed ai militari volontari che siano collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta, appartenenti alla categoria "infermieri" dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art10 · fonte del testo