Provvedimento abrogato dalla l. 3 giugno 1980, n. 243.
Abrogato dal 1 luglio 1980
Provvedimento abrogato dalla l. 3 giugno 1980, n. 243.
Abrogato dal 1 luglio 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 2 giugno 1966 al 1 luglio 1980. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per l'ammissione alle scuole gli aspiranti debbono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non superato il 30° anno di eta', e presentare alla direzione della scuola la domanda con la documentazione secondo le modalita' che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Per i candidati sottufficiali delle Forze armate il limite massimo di eta' e' elevato ad anni 50. Per le vedove dei militari e civili caduti in guerra, delle vittime del lavoro e per gli orfani di guerra, il limite massimo di eta' e' elevato a quarant'anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1980, N. 243
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art6 · fonte del testo