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Gli enti che; ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole, debbono rivolgere all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica domanda corredata della deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalita' che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. La deliberazione deve contenere la indicazione dei relativi mezzi finanziari e deve essere regolarmente approvata dagli organi di controllo e, quando trattasi di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, omologata dal Ministro per l'interno. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, autorizza la istituzione della scuola e ne approva il regolamento. Per le scuole istituite presso gli ospedali militari il provvedimento e' adottato di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art2 · fonte del testo