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Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e del Ministero della pubblica istruzione. Le scuole istituite presso gli ospedali militari sono sottoposte altresi' alla vigilanza del Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art3 · fonte del testo