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I corsi delle scuole sono gratuiti. Il tirocinio degli allievi, presso gli enti di cui all'articolo 1 che abbiano istituito i corsi, non da' luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli enti stessi, i quali sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale; gli enti provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni e li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso. Gli allievi che siano gia' in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purche' completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art4 · fonte del testo