Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980. Leggi il testo vigente →
Nei reparti ospedalieri e clinici destinati al tirocinio degli allievi, l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali; in mancanza, deve essere diretta da un medico e affidata ad una caposala diplomata.
Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980
