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Nei reparti ospedalieri e clinici destinati al tirocinio degli allievi, l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali; in mancanza, deve essere diretta da un medico e affidata ad una caposala diplomata.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art5 · fonte del testo