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Ai candidati che superano gli esami viene rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 210, lettera b), della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, modificato con legge 14 marzo 1952, n. 128. Tale certificato abilita all'esercizio delle mansioni previste dall'art. 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, entro i limiti indicati dallo stesso articolo.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art9 · fonte del testo