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[1]Presso le universita' di Bari, Bologna Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, e presso il Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia e' istituita, a carico del bilancio dello Stato, la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne.

[2]A tali scuole dovranno iscriversi tutti gli studenti che seguono corsi di laurea o di diploma per cui siano previsti dall'ordinamento didattico vigente esami in lingue straniere moderne; vi si potranno iscrivere anche coloro che seguono corsi di laurea e di diploma per i quali non siano previsti insegnamenti linguistici.

[3]Gli studenti del Regio politecnico di Torino e del Regio politecnico di Milano si iscriveranno alla scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne istituita, rispettivamente, presso la locale Regia universita'; quelli del Regio istituto universitario di architettura di Venezia si iscriveranno alla scuola istituita presso il locale Regio istituto universitario di economia e commercio.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-08-29;1058~art1 · fonte del testo