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[1]I professori terranno normalmente i corsi di lezione e dirigeranno e coordineranno i corsi stessi e tutti i relativi corsi di esercitazione.
[2]Essi saranno assunti in seguito a concorso, secondo le stesse norme che regolano i concorsi a cattedre universitarie. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno, pero', composte di tre soli professori o cultori della materia.
[3]All'atto della nomina i professori anzidetti saranno inquadrati nel grado 8° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni civili dello Stato. Dopo cinque anni di permanenza nel grado 8°, previo giudizio favorevole reso sulla loro attivita' didattica, sentite le Facolta' interessate, dal Senato accademico dell'Universita', o Istituto cui appartengono, essi saranno promossi al grado 7°; dopo otto anni di permanenza nel grado 7° conseguiranno il grado 6°.
[4]Qualora il sopra accennato giudizio del senato accademico non sia favorevole, i professori anzidetti potranno essere mantenuti in servizio, per un altro biennio, dopo di che il Senato accademico, con la stessa procedura di cui al comma precedente, si pronunziera' nuovamente sulla loro attivita' didattica. Nel caso che anche il secondo giudizio sia, sfavorevole essi saranno dispensati dal servizio.
[5]Nei riguardi dei professori delle scuole istituite ai sensi del precedente art. 1 si osserveranno, in quanto applicabili, per cio' che si riferisce allo stato giuridico, le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008
