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[1]I lettori saranno assunti nei ruoli delle singole Universita' e dei singoli Istituti universitari in seguito a concorso, secondo le norme che regolano i concorsi per posti di aiuto e assistente nelle Universita' e negli Istituti universitari.

[2]Essi saranno inquadrati, all'atto della nomina, nel grado 11° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni civili dello Stato e potranno conseguire la promozione al grado 10° in base alle stesse disposizioni vigenti per gli aiuti e assistenti universitari.

[3]Nei loro riguardi si applicheranno le disposizioni, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, concernenti il personale aiuto e assistente universitario e i lettori.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-08-29;1058~art6 · fonte del testo