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[1]A ciascuna Universita' e a ciascun Istituto presso i quali sara' istituita la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne lo Stato corrispondera' annualmente, in aggiunta al contributo stanziato in bilancio, la somma di L. 169.600 per la retribuzione spettante ai lettori; rimanendo direttamente a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico spettante ai professori delle scuole stesse.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 29 agosto 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Bottai - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 4 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008
