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[1]Le Commissioni per l'accertamento della idoneita' alle cariche di cui all'articolo precedente sono cosi' composte:
- a)Servizio tecnico del genio: un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente; l'ispettore dell'Arma del genio; il capo del servizio tecnico del genio.
- b)Servizio tecnico delle trasmissioni: un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente; il direttore generale del genio; un generale di divisione o di brigata proveniente dall'Arma del genio, designato annualmente dal Ministro; il capo del servizio tecnico delle trasmissioni.
- c)Servizio tecnico chimico-fisico: un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente; un generale di divisione o di brigata, designato annualmente dal Ministro; il capo del servizio tecnico chimico-fisico.
- d)Servizio tecnico geografico: un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente; il direttore dell'Istituto geografico militare; il capo del servizio tecnico geografico.
[2]Funziona da segretario senza diritto a voto, per ciascuna delle Commissioni indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), un colonnello del rispettivo servizio tecnico.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 24 luglio 1974
