[1]Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il presidente dell'istituto dispone i relativi trasferimenti.
[2]Tabella del personale che puo' essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dello Istituto centrale di statistica.
[3]((================================================================== CARRIERA | QUALIFICA | NUMERO -------------------------------------------------------------------- Direttiva................|Tutte le qualifiche della | 50 | carriera. | Concetto.................|Tutte le qualifiche della | 60 | carriera. | Esecutiva................|Tutte le qualifiche della | 240 | carriera. | Ausiliaria e ausiliaria |Tutte le qualifiche della | 50 tecnica | carriera. |)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
[5]SARAGAT
[6]MORO - TAVIANI - COLOMBO
[7]Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo vigente dal 23 gennaio 1970
