Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i diritti erariali sui pubblici spettacoli. Nei casi, per altro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalita' per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale, di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria.

Testo vigente dal 13 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;617~art3 · fonte del testo