Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del sovraprezzo di cui alla presente legge, nonche' per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni previste dagli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.

Testo vigente dal 10 novembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;830~art7 · fonte del testo