L'addizionale di cui al precedente articolo 1, il cui versamento deve essere effettuato nei termini e nei modi previsti per il pagamento dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato c), affluisce ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. L'ammontare dell'addizionale relativa al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, dovra' essere versato entro tre mesi dalla data suddetta. Il versamento di cui al precedente comma dovra' essere effettuato presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed affluira' al capitolo di entrata previsto nel primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 6 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;973~art2 · fonte del testo