Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, e' sostituito dai seguenti: "A partire dal 1 gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle societa'. A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente suddetto dovra' corrispondere, senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1 gennaio 1967. Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, l'Ente dovra' corrispondere a titolo di addizionale, di cui al comma precedente, una somma pari al gettito realizzato, per il medesimo titolo, nell'anno 1967".
Testo vigente dal 6 novembre 1967
