Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, e' sostituito dai seguenti: "A partire dal 1 gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle societa'. A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente suddetto dovra' corrispondere, senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1 gennaio 1967. Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, l'Ente dovra' corrispondere a titolo di addizionale, di cui al comma precedente, una somma pari al gettito realizzato, per il medesimo titolo, nell'anno 1967".

Testo vigente dal 6 novembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;973~art1 · fonte del testo