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E' istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni. La predetta addizionale e' stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomeranti cementizi. Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.

Testo in vigore dal 17 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-15;1162~art1 · fonte del testo