La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia e' autorizzata a percepire, con le modalita' di riscossione dell'imposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile della imposta di ricchezza mobile di categoria B) e C-), per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1 gennaio 1967.

Testo vigente dal 26 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-19;306~art2 · fonte del testo