La misura massima dell'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attivita' commerciale e industriale, comprese le attivita' agricole soggette a imposta di ricchezza mobile, prevista dall'articolo 52, lettera c), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e' stabilita in lire 2,50 per cento per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine per il biennio 1970-71. Per gli anni successivi al detto biennio l'imposta sara' applicata nella misura massima del 2 per cento.

Testo vigente dal 18 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;24~artunico · fonte del testo